Art. 8.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche, e della
votazione conseguita nel colloquio.
    La  graduatoria  definitiva  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste nel precedente art. 7.
    Sono  dichiarati  vincitori  del  concorso, i candidati utilmente
collocati   nella   graduatoria   di  merito  nei  limiti  dei  posti
complessivamente messi a concorso.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata  con  ordinanza  dell'amministrazione  ed e' immediatamente
efficace. Detta ordinanza sara' pubblicata nell'albo dell'Universita'
degli studi di Ferrara e nel sito web: http://www.unife.it
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria rimarra' efficace per un termine di diciotto mesi
dalla  data  di' pubblicazione sopraindicata, per eventuali coperture
di   posti   per   i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito  e  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.