Art. 6. Preferenze a parita' di merito I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le prove stesse, i documenti in carta semplice, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni, su indicazione del candidato. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) orfani di guerra; 6) orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) feriti in combattimento; 9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) invalidi e mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'. Art. 7. Formazione graduatoria di merito Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria, tenendo conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito, nonche' delle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 che sara' immediatamente efficace. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneita', saranno inclusi nella graduatoria fra i vincitori, purche' ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso si all'atto dell'immissione in servizio. La graduatoria di merito verra' pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Parma, con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta pubblicazione. Dal giorno della pubblicazione di detto avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.