Art. 6.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  concorrenti  che  abbiano  superato  le  prove,  dovranno  far
pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di giorni
quindici  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello in cui hanno
sostenuto  le prove stesse, i documenti in carta semplice, oppure una
dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, attestanti il possesso
dei  titoli  di  preferenza,  a parita' di valutazione, gia' indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda  di  ammissione  al  concorso.  Tale  documentazione  non  e'
richiesta  nei  casi  in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in
possesso  o  ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche
amministrazioni, su indicazione del candidato.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  mutilati  ed  invalidi  per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) orfani di guerra;
      6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel  settore pubblico e
privato;
      8) feriti in combattimento;
      9)  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)   figli   dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  coniugati  e  i  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) invalidi e mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  di  figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.

                                 Art. 7.


                  Formazione graduatoria di merito

    Con  decreto  rettorale  sara'  approvata la graduatoria, tenendo
conto  dei titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito,
nonche'  delle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 che
sara' immediatamente efficace.
    I   candidati  appartenenti  a  categorie  previste  dalla  legge
2 aprile  1968,  n. 482,  che abbiano conseguito l'idoneita', saranno
inclusi   nella   graduatoria  fra  i  vincitori,  purche'  ai  sensi
dell'art. 19  della  predetta  legge n. 482, risultino iscritti negli
appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione  e  risultino  disoccupati sia al momento
della  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso si all'atto dell'immissione in servizio.
    La   graduatoria  di  merito  verra'  pubblicata  nel  bollettino
ufficiale  dell'Universita'  degli  studi  di Parma, con avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'avvenuta  pubblicazione.  Dal  giorno della
pubblicazione  di  detto  avviso  sulla Gazzetta Ufficiale decorre il
termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  dei  vincitori rimane efficace per un termine di
ventiquattro  mesi  dalla  data  della  sopracitata pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e   che   successivamente  ed  entro  tale  data  dovessero  rendersi
disponibili.  Non  si  da'  luogo  a  dichiarazioni  di  idoneita' al
concorso.