Art. 5.

                            Prove d'esame

    Qualora  il  numero  delle domande pervenute lo renda necessario,
sara'  possibile  il  ricorso  a  forme  di  preselezione, realizzate
tramite  l'ausilio  di sistemi automatizzati e concernenti le materie
oggetto delle prove d'esame. Le prove d'esame consisteranno in:
      prima  prova  scritta:  strumentazione analitica e di controllo
nei laboratori chimici industriali;
      seconda  prova  teorico-pratica:  determinazioni  qualitative e
quantitative  e/o preparazione di soluzioni standard e/o misure di pH
e di conducibilita';
      prova  orale: le tecniche e le metodologie chimico-fisiche piu'
utilizzate nei laboratori di chimica industriale.
    Saranno  ammessi  alla  prova  orale solo i candidati che avranno
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.  Il  colloquio  si intende superato con una votazione di
almeno 21/30 o equivalente.
    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova
orale.
    Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara'  data  comunicazione  con  l'indicazione  del voto riportato in
ciascuna prova scritta.
    Al   termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice  formula  l'elenco dei candidati esaminati,
con  l'indicazione  dei  voti da ciascuno riportati che sara' affisso
nella sede degli esami.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove d'esame, i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente,  applicata  su  carta legale, con firma
dell'aspirante, autenticata;
      b) tessera  di  riconoscimento se il candidato e' dipendente di
una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
      c) tessera postale o carta d'identita';
      d) patente automobilistica;
      e) porto d'armi;
      f) passaporto.