Art. 5. Prove d'esame Qualora il numero delle domande pervenute lo renda necessario, sara' possibile il ricorso a forme di preselezione, realizzate tramite l'ausilio di sistemi automatizzati e concernenti le materie oggetto delle prove d'esame. Le prove d'esame consisteranno in: prima prova scritta: strumentazione analitica e di controllo nei laboratori chimici industriali; seconda prova teorico-pratica: determinazioni qualitative e quantitative e/o preparazione di soluzioni standard e/o misure di pH e di conducibilita'; prova orale: le tecniche e le metodologie chimico-fisiche piu' utilizzate nei laboratori di chimica industriale. Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma dell'aspirante, autenticata; b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale; c) tessera postale o carta d'identita'; d) patente automobilistica; e) porto d'armi; f) passaporto.