Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  - 4a serie speciale, decorre il termine
previsto   dall'art. 9  del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per
la  presentazione  al  rettore,  da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.