Art. 18.

                    Revisione della prova scritta

    La  revisione  dei  lavori  sara' eseguita dalla sottocommissione
indicata alla lettera d) del precedente art. 7.
    La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto
un punto di merito da zero a venti ventesimi.
    Il  punto  di  merito  di ciascun candidato si ottiene sommando i
punti  attribuiti  dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per
il numero dei medesimi.
    Conseguono  l'idoneita'  i  candidati  che  abbiano  riportato la
classificazione minima di dieci ventesimi.
    I   candidati  che  riportano  l'idoneita'  nella  prova  scritta
riceveranno  comunicazione  del  voto  conseguito  e,  nel  contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
    I  candidati,  invece,  che non riportano l'idoneita' nella prova
scritta saranno esclusi dal concorso.
    Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove di
concorso di cui al successivo art. 19 entro il 23 agosto 2000 debbono
considerarsi esclusi dal concorso.
    Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.