Art. 10.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    Il   vincitore   del  concorso,  ai  fini  dell'accertamento  dei
requisiti  per  l'assunzione,  sara'  invitato,  a mezzo raccomandata
a.r.,  a  presentare entro trenta giorni dall'effettiva assunzione in
servizio,  i seguenti documenti, attestanti il possesso dei requisiti
di cui all'art. 2 del presente bando:
      1)  autocertificazione  (da compilare presso l'unita' operativa
servizio del personale di questa Scuola) relativa a:
        data e luogo di nascita;
        possesso   della   cittadinanza   italiana  o  di  uno  Stato
dell'Unione europea;
        godimento dei diritti politici;
        la  posizione  agli  effetti  dell'adempimento degli obblighi
militari;
        possesso  del  titolo  di  studio  richiesto per l'accesso al
concorso;
        assenza di eventuali procedimenti penali pendenti;
        attestazione  di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze
dello   Stato,   di  enti  pubblici  o  aziende  private  e  in  caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego;
        eventuali  indicazioni concernenti le cause di risoluzione di
precedenti  rapporti  di  impiego (art. 2, lettera g, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).
    E'  comunque fatta salva la facolta' di questa Amministrazione di
verificare   la   veridicita'  e  l'autenticita'  delle  attestazioni
prodotte.   In  caso  di  falsa  dichiarazione  sono  applicabili  le
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
      2)  certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente  per  territorio  da  cui  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente  idoneo all'impiego per il quale ha concorso ed e' esente
da  imperfezioni  che  possano  comunque  influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
    Ai  soggetti  riconosciuti  portatori  di handicap ai sensi della
legge   n. 104/1992   saranno   applicate   le  disposizioni  di  cui
all'art. 22 della legge stessa.
    L'amministrazione  si  riserva comunque la facolta' di sottoporre
il vincitore a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.
    La  documentazione  incompleta o affetta da vizio sanabile dovra'
essere regolarizzata, pena decadenza, entro trenta giorni.
    Questa  amministrazione  si  riserva la facolta' di richiedere al
tribunale   competente   il   certificato   generale  del  casellario
giudiziale   ovvero   di  richiedere  certificato  equipollente  alla
competente  autorita'  dello  Stato  di cui il candidato straniero e'
cittadino.
    Ai   sensi   dell'ultimo   comma  dell'art. 11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti
al   personale  statale  di  ruolo  devono  presentare,  nel  termine
sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo
di  studio  e il certificato medico, tutti in regola con le norme sul
bollo.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documentazioni  redatti  in  lingua straniera deve
essere   allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata
conforme  al  testo straniero redatto dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  giorni trenta previsto dal
presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a
richiesta  dell'interessato  nel  caso  di comprovato impedimento, si
procede all'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
    Comporta  altresi' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro
la  mancata  assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo
comprovati  e  giustificati  motivi  di  impedimento. In tale caso il
termine  per l'assunzione puo' essere prorogato, valutati i motivi di
impedimento, compatibilmente con le esigenze di servizio.
    Il vincitore del concorso, salva la possibilita' di trasferimento
d'ufficio  nei  casi previsti dalla legge, deve permanere in servizio
presso la Scuola per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale
periodo,  non  puo'  essere  comandato  o  distaccato presso sedi con
dotazioni organiche complete.