Art. 2.

                 Requisiti generali per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
    1)  titolo di studio, diploma di istruzione secondaria di secondo
grado  indicato  nell'art. 1  della  legge  11 dicembre 1969, n. 910,
ovvero  diploma  di qualifica professionale o attestato rilasciato ai
sensi  della  legge  n. 845/1978,  art. 14,  inerente  alle  mansioni
specifiche  del  profilo  professionale,  piu'  diploma di istruzione
secondaria di primo grado.
    Ai  sensi  dell'art. 84,  comma  terzo, della legge n. 312/80, si
prescinde  dal  possesso  del suddetto titolo di studio nei confronti
del  personale  della  quarta  qualifica  funzionale,  in servizio da
almeno cinque anni senza demerito nell'amministrazione universitaria;
    2)  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
    3) idoneita' fisica all'impiego;
    4) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera  d),  del testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza   del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
presentazione delle domande di ammissione.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'esclusione  dal  concorso per difetto dei requisiti prescritti,
puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo
svolgimento   delle   prove,   con  decreto  motivato  del  direttore
amministrativo.