Art. 2. Requisiti generali per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) titolo di studio, diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado. Ai sensi dell'art. 84, comma terzo, della legge n. 312/80, si prescinde dal possesso del suddetto titolo di studio nei confronti del personale della quarta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito nell'amministrazione universitaria; 2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 3) idoneita' fisica all'impiego; 4) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato del direttore amministrativo.