Art. 6.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire,  di  propria iniziativa, al direttore amministrativo della
Scuola normale superiore, piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa, entro
il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno
successivo  a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti
in  carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a
parita'  di  valutazione,  dai quali risulti altresi' il possesso del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    I  documenti  si  considerano  presentati in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto
alla preferenza a parita' di merito sono di seguito indicati:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i figli dei mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di due anni, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  e  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.