Art. 8.

                    Formazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 6 del presente bando.
    E'  dichiarato  vincitore  il candidato utilmente collocato nella
graduatoria  di  merito,  formata  sulla base del punteggio riportato
nelle prove d'esame.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella del vincitore del
concorso, e' approvata con decreto del direttore amministrativo della
Scuola  ed  e'  immediatamente  efficace  salvo  disposizioni diverse
fissate dalle norme in vigore che stabiliscano sospensioni o proroghe
nelle assunzioni.
    La  graduatoria del vincitore del concorso e' pubblicata all'albo
ufficiale della Scuola.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria  del  vincitore rimane efficace per un termine di
diciotto   mesi   dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per
l'eventuale  copertura  di  posti  per  i  quali il concorso e' stato
bandito  e  che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
    Durante   il   predetto  termine  la  graduatoria  potra'  essere
utilizzata  anche  per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o a
part-time consentite dalle vigenti disposizioni.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.