Art. 8. Formazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame. La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore del concorso, e' approvata con decreto del direttore amministrativo della Scuola ed e' immediatamente efficace salvo disposizioni diverse fissate dalle norme in vigore che stabiliscano sospensioni o proroghe nelle assunzioni. La graduatoria del vincitore del concorso e' pubblicata all'albo ufficiale della Scuola. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per l'eventuale copertura di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Durante il predetto termine la graduatoria potra' essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o a part-time consentite dalle vigenti disposizioni. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.