Art. 11. Adempimenti delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici, per procedere, alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998, al responsabile del procedimemito, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato dell'Universita'. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Le commissioni devono redigere apposito verbale per ogni singola riunione. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato costituiscono parte integrante di detto verbale. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i candidati sono ammessi alle seguenti prove: a) una discussione sui titoli scientifici presentati; b) una prova didattica (nell'ambito di una disciplina del settore scientifico-disciplinare connessa con i titoli del candidato e da lui indicata) su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti della commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto della lezione. Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le prove avranno luogo e' notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; b) libretto ferroviario personale; c) tessera postale; d) porto d'armi; e) patente automobilistica; f) passaporto; g) carta d'identita'. Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento della prova didattica. Al termine di ogni singola prova la commissione formula la propria valutazione che deve essere immediatamente verbalizzata. Le prove sono pubbliche. Al termine dei lavori la commissione redige una motivata relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della commissione, sui singoli candidati in base ai quali essa propone, previa valutazione comparativa, gli idonei in numero non superiore a 3. La relazione e' esposta agli albi ufficiali dell'Universita'. Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali' e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.