Art. 11.

             Adempimenti delle commissioni giudicatrici

    Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere,  alla valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano  ai  sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 390/1998, al responsabile del procedimemito, il
quale  ne  assicura  la  pubblicita'  presso  la  sede  del rettorato
dell'Universita'.  I  criteri  sono pubblicizzati almeno sette giorni
prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
    Le  commissioni devono redigere apposito verbale per ogni singola
riunione.  I  giudizi  individuali  e  collegiali espressi su ciascun
candidato costituiscono parte integrante di detto verbale.
    Al  termine  della  valutazione  dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i candidati sono ammessi alle seguenti prove:
      a) una discussione sui titoli scientifici presentati;
      b)  una  prova  didattica  (nell'ambito  di  una disciplina del
settore  scientifico-disciplinare connessa con i titoli del candidato
e  da  lui  indicata) su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A
tal  fine  ciascun  candidato  estrae  a  sorte tre fra i cinque temi
proposti  della  commissione,  scegliendo  immediatamente  quello che
formera' oggetto della lezione.
    Il  diario  con  l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui  le  prove  avranno  luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse.
    Per  sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
      a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
      b) libretto ferroviario personale;
      c) tessera postale;
      d) porto d'armi;
      e) patente automobilistica;
      f) passaporto;
      g) carta d'identita'.
    Non  sono  prese  in  considerazione  le  rinunce  pervenute dopo
l'espletamento della prova didattica.
    Al  termine  di  ogni  singola  prova  la  commissione formula la
propria valutazione che deve essere immediatamente verbalizzata.
    Le prove sono pubbliche.
    Al   termine  dei  lavori  la  commissione  redige  una  motivata
relazione  analitica  in  cui  sono  riportati  i  giudizi di ciascun
commissario  e  quello  complessivo  della  commissione,  sui singoli
candidati   in   base  ai  quali  essa  propone,  previa  valutazione
comparativa,  gli idonei in numero non superiore a 3. La relazione e'
esposta agli albi ufficiali dell'Universita'.
    Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento,  gli  atti  concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
    La  relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali  e  collegiali' e pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
    Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere la procedura di
valutazione  comparativa  entro  sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina.
    Il  rettore  puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di
quattro  mesi,  il  termine  per  la  conclusione della procedura per
comprovati  ed  eccezionali  motivi  segnalati  dal  Presidente della
commissione.  Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la
proroga,  il  rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per  la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.