Art. 3. Domande di ammissione dei candidati italiani Coloro che intendono partecipare alle valutazioni comparative prodotte sono tenuti a far domanda all'Universita' entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica italiana. I candidati devono: compilare il modulo della domanda allegato (All. "A") al presente decreto, che viene fornito anche per via telematica (http://www.unicampus.it/facolta/concorsi/) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale); stampare una copia, in carta semplice, e firmarla; consegnare la copia a mano - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - a questa Universita' - Ufficio concorsi-docenti - via Longoni, n. 83 - 00155 Roma, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica; oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al rettore dell'universita' "Campus Bio-Medico" - via Longoni n. 83 - 00155 Roma, entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Il candidato deve, indicare con precisione la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi del bando, sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare). Il candidato che intenda partecipare a piu' valutazioni comparative deve presentare distinte domande facendo menzione in ciascuna di esse delle altre valutazioni alle quali ha chiesto di essere ammesso. Nella domanda il candidato dovra' chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita. Dovra' altresi' dichiarare sotto la sua personale responsabilita': 1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 2) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o seconda fascia nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda; 4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta". Il candidato che abbia gia' presentato 5 domande nell'anno solare, e' escluso dalle procedure; 5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della valutazione comparativa. Verranno esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui domande non contengano tutti i dati relativi ai requisiti per l'ammissione al concorso. Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata la domanda di partecipazione. I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilita' in caso di irreperibiita' del destinatario e in caso di errato recapito per inesatta segnalazione del candidato o per tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo. L'amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili all'amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il candidato deve allegare alla domanda: 1) qualsiasi titolo che sia ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa; 2) un curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica e didattica; 3) un elenco di tutti i documenti presentati in allegato alla domanda, nonche' un elenco delle pubblicazioni in duplice copia che saranno presentate con le modalita' del successivo articolo n. 4. I documenti e certificati devono essere prodotti in carta semplice.