Art. 4. Pubblicazioni dei candidati italiani Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa, corredate da un elenco sottoscritto dal candidato, vanno inviate con apposito plico raccomandato o consegnate a mano all'ufficio concorsi-docenti dell'universita' entro lo stesso termine della presentazione delle domande. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "pubblicazioni valutazione comparativa a posti di professore associato"" e devono essere indicati chiaramente la sigla ed il titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome ed indirizzo. Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa cui partecipa. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure puo rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale afferma che la copia delle pubblicazioni e' conforme all'originale. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica". L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le pubblicazioni che non risultino inviate in plico raccomandato o consegnato a mano, nei termini previsti, non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici. E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice. Le pubblicazioni che non risultano inviate in plico raccomandato o consegnate a mano, nei termini previsti, non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.