Art. 4.

                Pubblicazioni dei candidati italiani

    Le  pubblicazioni  che  i  candidati intendono far valere ai fini
della  valutazione  comparativa,  corredate da un elenco sottoscritto
dal  candidato,  vanno  inviate  con  apposito  plico  raccomandato o
consegnate a mano all'ufficio concorsi-docenti dell'universita' entro
lo  stesso  termine  della  presentazione  delle  domande. Sui plichi
contenenti   le  pubblicazioni  deve  essere  riportata  la  dicitura
"pubblicazioni   valutazione   comparativa   a  posti  di  professore
associato""  e  devono  essere  indicati  chiaramente  la sigla ed il
titolo    del   settore   scientifico-disciplinare   per   il   quale
l'interessato  intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  ed
indirizzo.
    Il  candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di valutazione
comparativa  deve  far  pervenire  tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso  elenco,  quante sono le procedure di valutazione comparativa
cui partecipa.
    Il  candidato  puo'  produrre  le  pubblicazioni in originale, in
copia  conforme  oppure  puo  rendere  la  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  nella  quale  afferma  che  la copia delle
pubblicazioni e' conforme all'originale.
    Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e
il  luogo  di  pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia
debbono  essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
      "Ogni   stampatore   ha   l'obbligo  di  consegnare,  per  ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura  della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
    L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione,  unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure   da   autocertificazione   del  candidato  sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
    Le  pubblicazioni che non risultino inviate in plico raccomandato
o  consegnato a mano, nei termini previsti, non potranno essere prese
in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
    E'   facolta'   del   candidato   inviare  copia  delle  medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
    Le  pubblicazioni che non risultano inviate in plico raccomandato
o  consegnate a mano, nei termini previsti, non potranno essere prese
in considerazione dalle commissioni giudicatrici.