Art. 6. Pubblicazioni dei candidati stranieri I cittadini stranieri, oltre alle disposizioni del precedente art. 4 osservano per la presentazione delle pubblicazioni, le prescrizioni di cui al presente articolo. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, tedesca o spagnola. Per i lavori stampati deve risultare la data e il luogo della pubblicazione.