Art. 6.

                Pubblicazioni dei candidati stranieri

    I  cittadini  stranieri,  oltre  alle disposizioni del precedente
art. 4   osservano  per  la  presentazione  delle  pubblicazioni,  le
prescrizioni di cui al presente articolo.
    Le  pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese,
tedesca o spagnola.
    Per  i  lavori  stampati  deve risultare la data e il luogo della
pubblicazione.