Art. 9. Costituzione delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative di cui all'art. 1, sono costituite con le modalita' indicate, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Le commissioni sono nominate con decreto del rettore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' dagli stessi per cause sopravvenute, ovvero nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato maggior numero di voti. Le eventuali cause, di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.