Art. 9.

             Costituzione delle commissioni giudicatrici

    Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative di cui
all'art. 1,  sono  costituite  con le modalita' indicate, dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
    Le  commissioni  sono nominate con decreto del rettore pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' dagli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nella  fattispecie  prevista  dall'art.  4,  comma  1, ultimo
periodo  del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto
che abbia riportato maggior numero di voti.
    Le  eventuali  cause,  di  incompatibilita'  e le modifiche dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.