Art. 3.

            Modalita' per la presentazione della domanda

    Le domande di ammissione al concorso formulate secondo l'allegato
A        fornito        anche        per        via        telematica
(http://www.uniurb.it./concorsi/home.htm)  redatte  in carta semplice
ai  sensi  della  legge  23 agosto  1988,  n. 370,  ed indirizzate al
magnifico  rettore  dell'Universita'  degli studi di Urbino - Ufficio
del  personale  docente,  via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino, dovranno
essere  spedite  entro  il  termine  perentorio  di trenta giorni che
decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione del
presente  bando  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale.
    A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio postale
accettante.
    Qualora   tale  termine  cada  in  giorno  festivo,  la  scadenza
slittera' al primo giorno feriale utile.
    Le  domande  di ammissione al concorso potranno, altresi', essere
consegnate  a mano, in via Puccinotti, 25, tutti i giorni dalle ore 9
alle ore 12,30.
    Nella  busta di invio il candidato dovra' indicare con precisione
oltre  alle  proprie  generalita'  anche il concorso al quale intende
partecipare   (estremi   del   bando,  sigla  e  titolo  del  settore
scientifico-disciplinare).
    Coloro   che  intendano  partecipare  a  piu'  concorsi  dovranno
presentare  distinte  domande  facendo  menzione  in ciascuna di esse
degli altri concorsi ai quali hanno chiesto di essere ammessi.
    I  candidati  stranieri  devono  presentare  la domanda in lingua
italiana secondo le modalita' previste dal presente articolo.
    La  domanda  del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla   valutazione   comparativa,   le   indicazioni  necessarie  ad
individuare   in   modo   univoco   la   facolta'   ed   il   settore
scientifico-disciplinare per il quale ha presentato domanda.
    Nella   domanda   i  candidati  italiani  e  comunitari  dovranno
chiaramente  indicare  il  proprio  cognome  e  nome, data e luogo di
nascita  e  codice  di  identificazione  personale (codice fiscale) e
dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilita':
      1)  di  essere  in  possesso  della cittadinanza italiana, o di
essere  equiparato  ai  cittadini  dello Stato in quanto italiano non
appartenente alla Repubblica, o cittadino della Unione europea;
      2)  di  godere  dei diritti civili e politici in Italia o nello
Stato comunitario di provenienza;
      3)  di  essere  iscritto  nelle  liste elettorali precisando il
comune  e,  indicando, eventualmente, i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
      4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      5)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le eventuali
condanne  riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
      6)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 27,  lettera  d),  del  decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 57, n. 3;
      7) di non essere professore di ruolo di prima fascia inquadrato
nello  stesso  settore scientifico-disciplinare per il quale presenta
la  domanda  di  partecipazione o in uno dei settori affini indicati,
ove previsti, nell'art. 1 del presente decreto;
      8)  di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art.
2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19 ottobre 1998,
n. 390,  di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione,
puo'   partecipare  complessivamente  ad  un  numero  di  valutazioni
comparative   non   superiore   a   cinque   presso   le  varie  sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del  termine  per  la  presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta";
      9)  di  rivestire/non  rivestire  la  qualifica  di  professore
associato (in caso negativo indicare la materia nella quale sostenere
la prova didattica);
      10) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini stranieri);
      11)  di  aver/non aver presentato domande per altre valutazioni
comparative.
    La  mancata  indicazione  del dati contenuti nei precedenti punti
2), 6), 7) e 8) comporta esclusione dal concorso.
    Il   candidato,   cittadino  extracomunitario  dovra',  altresi',
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita':
      1) la cittadinanza di cui sia in possesso;
      2)  di  godere  dei  diritti  civili  e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
      3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Nella  domanda  tutti  i candidati, inoltre, dovranno indicare il
domicilio  eletto ai fini del concorso nonche' un recapito telefonico
e, se posseduta, l'e-mail.
    I  candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato ai sensi del
precedente  capoverso  dovra'  essere  data  tempestiva  informazione
all'ufficio  cui  la  domanda  di partecipazione al concorso e' stata
inoltrata.
    L'Universita'   degli   studi   di   Urbino   non  assume  alcuna
responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario o per la
dispersione  di  comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  candidato  o  da  mancante  oppure  tardiva
comunicazione   dell'indirizzo   indicato   nella  domanda,  ne'  per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non  imputabili a colpa
dell'amministrazione  stessa ne' per mancata restituzione dell'avviso
di  ricevimento  della  domanda,  dei documenti e delle comunicazioni
relative  al  concorso.  La  domiciliazione  diversa  dalla residenza
comporta,  altresi', esenzione di responsabilita' nel caso di mancata
accettazione  della comunicazione, in forma di raccomandata a.r., nel
luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.
    Alla  domanda  di  partecipazione  alla  valutazione  comparativa
dovranno essere allegati:
      un  curriculum,  in  duplice  copia,  della  propria  attivita'
scientifica  e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale  per  i settori scientifico disciplinari per i quali e'
richiesto;
      titoli ritenuti utili ai fini della procedura in unica copia;
      pubblicazioni  che  saranno  presentate  secondo  le  modalita'
previste dal successivo art. 4;
      elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione dei titoli;
      elenco,   in  duplice  copia,  contenente  l'indicazione  delle
pubblicazioni  in  numero non superiore, ove previsto, dal precedente
art. 1;
      elenco,  in  duplice  copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
    Sia   il   curriculum   che   gli  elenchi  dei  titoli  e  delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.
    I   titoli   possono  essere  prodotti  in  originale,  in  copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403,
utilizzando il modello B allegato al presente bando.
    I   cittadini   extracomunitari   residenti  in  Italia,  possono
utilizzare  le  dichiarazioni  sostitutive in parola limitatamente ai
casi  in  cui  si  tratti  di  comprovare  stati,  fatti  e  qualita'
personali, certificabili o attestabii da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    I  cittadini  extracomunitati  non  residenti  in  Italia possono
produrre  i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino,  debbono  essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    A  qualunque  certificato redatto in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a titoli e certificati gia'
presentati per altre procedure di valutazione comparativa.