Art. 9. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'universita' degli studi di Urbino entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale termine l'Universita' disporra' del materiale secondo le proprie necessita' senza alcuna responsabilita'.