Art. 9.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    I  candidati  dovranno  provvedere a loro spese al recupero delle
pubblicazioni  e  dei documenti depositati presso l'universita' degli
studi di Urbino entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
    Trascorso  tale  termine  l'Universita'  disporra'  del materiale
secondo le proprie necessita' senza alcuna responsabilita'.