Art. 4. Pubblicazioni Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate o consegnate a mano in plico separato all'ufficio personale docente dell'Universita' degli studi di Urbino, via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino, entro lo stesso termine di presentazione della domanda e devono essere in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente art. 1 del presente bando (ove previsto). Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "pubblicazioni valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario" e devono essere indicati chiaramente la facolta' ed il titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, il nome e l'indirizzo. Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia autenticata oppure potra' essere resa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale si attesti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che la copia della pubblicazione e' conforme all'originale nonche' la data ed il luogo di pubblicazione dei lavori. La dichiarazione puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia. Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa e' una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo; altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Tuttavia, per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, che cosi' recita: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura del Regno".