Art. 9.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    I  candidati  dovranno provvedere a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni  e  dei documenti depositati presso l'Universita' degli
studi  di  Urbino,  entro  tre  mesi  dall'espletamento del concorso.
Trascorso tale termine, l'Universita' disporra' del materiale secondo
le proprie necessita' senza alcuna responsabilita'.