Art. 5.

                         Valutazione titoli

    Il  candidato  dovra',  altresi', dichiarare i titoli per i quali
chiede  la  valutazione  ed  allegare,  a  pena di non valutazione, i
documenti  ufficiali  in  originale  od  in  copia  autenticata,  che
comprovino    il   possesso   dei   titoli   indicati,   ovvero   una
autocertificazione del possesso dei medesimi indicando analiticamente
i  riferimenti necessari alla individuazione dei titoli e l'eventuale
votazione riportata.
    Non  verranno  presi in considerazione i titoli che perverranno a
questa  Universita'  dopo il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che  si proceda alla correzione dei relativi elaborati e sara'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle prove
orali.
    I  titoli valutabili, ai quali viene attribuito un punteggio pari
al 40% della votazione complessiva, sono i seguenti:
      titoli  di  studio  rispettivamente  previsti  per l'accesso ai
singoli  profili  professionali  dal  decreto  ministeriale 20 maggio
1983, modificato con decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
      anzianita'  di  servizio  prestato  presso  le universita' e le
pubbliche amministrazioni;
      incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti;
      pubblicazioni scientifiche;
      attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione  professionali  organizzati  dalle  pubbliche
amministrazioni.
    Le  pubblicazioni  dovranno  essere  presentate in originale o in
fotocopia,  purche'  venga contestualmente allegata una dichiarazione
sostitutiva   dell'atto  di  notorieta',  nella  quale  il  candidato
dichiari   che   le  fotocopie  allegate  sono  conformi  alle  opere
originali.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata   una  traduzione  in  lingua  italiana  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero
presentata  da  persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
    Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento
di  identita',  il  candidato  verra'  ammesso al concorso, ma non si
procedera' alla valutazione dei titoli.
    Non  verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni
sostitutive  non  conformi  alle  caratteristiche  richieste (possono
essere   utilizzati   i   moduli   disponibili   presso  il  servizio
reclutamento)  o che perverranno a questa Universita' dopo il termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.
    Ai  sensi  del  comma  3  dell'art. 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403,  fermo  restando quanto
previsto  dall'art. 26  della legge n. 15/1968, qualora dal controllo
delle   dichiarazioni  sostitutive  emerga  la  non  veridicita'  del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.