Art. 4.

                           Prova di esame

    La  prova  di  esame  consistera'  nel superamento di un corso di
formazione  con  colloquio  finale  inerente  allo  svolgimento delle
mansioni   del  profilo  professionale  al  quale  si  concorre,  per
consentire  alla  commissione  esaminatrice  una adeguata valutazione
della preparazione e della capacita' professionale del candidato.
    Le  date  del corso di formazione e del colloquio finale, nonche'
il  luogo  di  svolgimento  degli  stessi saranno comunicati in tempo
utile  ai  candidati  ammessi  al  concorso mediante pubblicazione di
avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.  Tale  pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti
gli effetti.
    Nell'ultimo   giorno   del  corso  di  formazione,  ai  fini  del
superamento  dello  stesso,  il  candidato  dovra' svolgere una prova
scritta determinata dalla commissione esaminatrice.
    Il  successivo  colloquio si svolgera' in un luogo accessibile al
pubblico e vertera' sulle materie oggetto del corso di formazione.
    Il punteggio complessivo e' pari a punti 100 cosi' suddivisi:
      punti per il superamento del corso di formazione: fino a 50;
      punti per il colloquio: fino a 50.
    Sono   ammessi  al  colloquio  solo  i  candidati  cui  e'  stato
attribuito  un punteggio per il superamento del corso di almeno punti
35.  Il  colloquio  si intende superato con un punteggio di almeno 35
punti.
    Al  termine  di  ogni seduta la commissione formera' l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato
nel colloquio.
    L'elenco  medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolgera' il colloquio.
    Il  punteggio  finale  e'  dato dalla somma dei punti relativi al
superamento del corso di formazione e dei punti relativi al colloquio
finale.
    La  mancata  partecipazione al corso di formazione, per qualunque
motivo,   comporta   rinuncia   di   partecipazione   alla  procedura
concorsuale.
    Per  essere  ammessi  alle  prove  di  esame i candidati dovranno
presentare un valido documento di identita' personale tra i seguenti:
      a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata
in data non anteriore ad un anno;
      b) tessera  di  riconoscimento  mod. A/T rilasciata da pubblica
amministrazione;
      c) tessera postale;
      d) porto d'armi;
      e) passaporto;
      f) carta di identita';
      g) patente di guida.