Art. 5. Valutazione dei titoli Il punteggio massimo riservato ai titoli non potra' eccedere i 10 punti. Per la individuazione dei candidati da ammettere alla prova di esame di cui al successivo art. 6, la commissione giudicatrice formera' un'apposita graduatoria di preselezione sulla base dei seguenti titoli prodotti dai candidati in allegato alla domanda di partecipazione che saranno cosi' valutati: a) alla votazione riportata nel conseguimento del diploma di 2o grado di durata quinquennale o diploma di qualifica professionale sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 4, da ripartirsi come sotto indicato: con punteggio di 100 su 100 o 60 su 60, punti 4; con punteggio da 80 a 99 su 100 o da 48 a 59 su 60, punti 3; con punteggio da 70 a 79 su 100 o da 42 a 47 su 60, punti 2; con punteggio da 60 a 69 su 100 o da 36 a 41 su 60, punti 1. Con punteggio su singole materie verra' effettuata la media. b) alla votazione riportata nel conseguimento del diploma di 1o grado sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 4 da ripartirsi come sotto indicato: con giudizio di ottimo o equivalente, punti 4; con giudizio di distinto o equivalente, punti 3; con giudizio di buono o equivalente, punti 2; con giudizio di sufficiente o equivalente, punti 1. La valutazione del titolo di studio di cui alla lettera b) sara' effettuata esclusivamente per quei candidati che chiederanno di partecipare alla presente selezione in quanto in possesso solo dell'attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale di operatore elaborazione dati e nel caso in cui in tale attestato non e' stata atttribuita alcuna votazione. Qualora il suddetto attestato contenga la votazione, la valutazione sara' effettuata come al punto a); c) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purche' non si siano conclusi per demerito: per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato 0,50 punti; per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato 0,50 punti. Il totale della voce c) non puo' superare punti 6. Saranno ammessi alla prova di esame i primi trentacinque candidati classificati nella graduatoria preselettiva. Saranno, altresi', ammessi eventuali ulteriori concorrenti classificati con lo stesso punteggio ottenuto dal trentacinquesimo candidato. Il risultato della votazione dei titoli sara' reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova di esame, mediante affissione all'albo della Ripartizione I - Pers. ed Affari generali dell'Universita'. L'utilizzazione della graduatoria di preselezione e' subordinata all'esaurimento della graduatoria di merito di cui al successivo art. 7. I candidati ammessi verranno convocati a sostenere la prova selettiva mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata presentazione alla prova sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.