Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    Il punteggio massimo riservato ai titoli non potra' eccedere i 10
punti.
    Per  la  individuazione  dei candidati da ammettere alla prova di
esame  di  cui  al  successivo  art. 6,  la  commissione giudicatrice
formera'  un'apposita  graduatoria  di  preselezione  sulla  base dei
seguenti  titoli  prodotti  dai candidati in allegato alla domanda di
partecipazione che saranno cosi' valutati:
      a) alla votazione riportata nel conseguimento del diploma di 2o
grado  di  durata  quinquennale  o diploma di qualifica professionale
sara'  attribuito  un  punteggio  fino  ad  un massimo di punti 4, da
ripartirsi come sotto indicato:
      con punteggio di 100 su 100 o 60 su 60, punti 4;
      con punteggio da 80 a 99 su 100 o da 48 a 59 su 60, punti 3;
      con punteggio da 70 a 79 su 100 o da 42 a 47 su 60, punti 2;
      con punteggio da 60 a 69 su 100 o da 36 a 41 su 60, punti 1.
    Con punteggio su singole materie verra' effettuata la media.
      b) alla votazione riportata nel conseguimento del diploma di 1o
grado  sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 4 da
ripartirsi come sotto indicato:
      con giudizio di ottimo o equivalente, punti 4;
      con giudizio di distinto o equivalente, punti 3;
      con giudizio di buono o equivalente, punti 2;
      con giudizio di sufficiente o equivalente, punti 1.
    La  valutazione del titolo di studio di cui alla lettera b) sara'
effettuata  esclusivamente  per  quei  candidati  che  chiederanno di
partecipare  alla  presente  selezione  in  quanto  in  possesso solo
dell'attestato  rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14,
inerente  alle  mansioni  specifiche  del  profilo  professionale  di
operatore  elaborazione  dati e nel caso in cui in tale attestato non
e'  stata atttribuita alcuna votazione. Qualora il suddetto attestato
contenga  la votazione, la valutazione sara' effettuata come al punto
a);
      c) precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego,  anche  a tempo
determinato, purche' non si siano conclusi per demerito:
      per  ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo
indeterminato 0,50 punti;
      per  ciascun  periodo di novanta giorni prestato con rapporto a
tempo determinato 0,50 punti.
    Il totale della voce c) non puo' superare punti 6.
    Saranno   ammessi  alla  prova  di  esame  i  primi  trentacinque
candidati   classificati  nella  graduatoria  preselettiva.  Saranno,
altresi', ammessi eventuali ulteriori concorrenti classificati con lo
stesso punteggio ottenuto dal trentacinquesimo candidato.
    Il  risultato  della  votazione  dei  titoli  sara'  reso noto ai
candidati  prima  dell'effettuazione  della  prova di esame, mediante
affissione  all'albo  della Ripartizione I - Pers. ed Affari generali
dell'Universita'.
    L'utilizzazione  della graduatoria di preselezione e' subordinata
all'esaurimento  della  graduatoria  di  merito  di cui al successivo
art. 7.
    I  candidati  ammessi  verranno  convocati  a  sostenere la prova
selettiva mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
    La  mancata  presentazione  alla  prova  sara'  considerata  come
rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.