Art. 7.

      Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito

    La  graduatoria  di  merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato, con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni (allegato C).
    Pertanto,  i  concorrenti  che abbiano superato la prova di esame
dovranno   far   pervenire,   per   loro   iniziativa,   al   rettore
dell'Universita'  degli  studi di Messina, Piazza Pugliatti 1 - 98100
Messina,  entro  il  termine  perentorio di 15 giorni, decorrenti dal
giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno  sostenuto  la prova, i
documenti  in  carta  semplice,  in  originale  o  copia autenticata,
attestanti  il  possesso  dei  titoli  di  preferenza  a  parita'  di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi'
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
    Con  provvedimento del Direttore amministrativo saranno approvati
gli atti concorsuali nonche' la graduatoria di merito.
    La  graduatoria  di  merito  e'  immediatamente  efficace e sara'
pubblicata all'Albo dell'Universita' degli studi di Messina.
    Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante avviso da
pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami" - e dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  sara' valida secondo la legge e/o il regolamento
vigenti al momento dell'assunzione in servizio.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.