Art. 8.

                   Costituzione rapporto di lavoro

    Approvata  la  graduatoria  come  indicato nel precedente art. 7,
l'Amministrazione  provvede  con  i vincitori, alla stipula, ai sensi
dell'art. 19,   comma  1,  punto  c),  del  C.C.N.L.,  del  contratto
individuale  di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata
di  sei  mesi,  con  rapporto di lavoro a tempo pieno, in qualita' di
operatore  di  elaborazione dati - quinta qualifica - area funzionale
delle  strutture  di  elaborazione dati. Al personale assunto a tempo
determinato  si applica il trattamento economico e normativo previsto
dal  C.C.N.L.  del  Comparto  Universita'  per  il  personale a tempo
indeterminato compatibilmente con la durata del contratto a termine.
    In  tale  contratto  sono  indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro,  la  data di inizio del rapporto di lavoro nonche' il termine
finale,  la qualifica, profilo e corrispondenti mansioni o funzioni e
livello retributivo iniziale e la sede di destinazione.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    L'assunzione   viene  effettuata  al  di  fuori  della  dotazione
organica d'Ateneo.
    In  nessun  caso  il  rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.