Art. 8. Costituzione rapporto di lavoro Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 7, l'Amministrazione provvede con i vincitori, alla stipula, ai sensi dell'art. 19, comma 1, punto c), del C.C.N.L., del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di sei mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, in qualita' di operatore di elaborazione dati - quinta qualifica - area funzionale delle strutture di elaborazione dati. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del Comparto Universita' per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la durata del contratto a termine. In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro nonche' il termine finale, la qualifica, profilo e corrispondenti mansioni o funzioni e livello retributivo iniziale e la sede di destinazione. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. L'assunzione viene effettuata al di fuori della dotazione organica d'Ateneo. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.