Art. 5. Valutazione dei titoli Il punteggio massimo riservato ai titoli non potra' eccedere i 10 punti. Per la individuazione dei candidati da ammettere alla prova di esame di cui al successivo art. 6, la commissione giudicatrice formera' un'apposita graduatoria di preselezione sulla base dei seguenti titoli prodotti dai candidati in allegato alla domanda di partecipazione: a) alla votazione riportata nel conseguimento del diploma di secondo grado di durata quinquennale o diploma di qualifica professionale sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 4 da ripartirsi come sotto indicato: con punteggio di 100 su 100 o 60 su 60 punti 4 con punteggio da 80 a 99 su 100 o 48 a 59 su 60 punti 3 con punteggio da 70 a 79 su 100 o 42 a 47 su 60 punti 2 con punteggio da 60 a 69 su 100 o 36 a 41 su 60 punti 1 Con punteggio su singole materie verra' effettuata la media. b) alla votazione riportata nel conseguimento del diploma di primo grado sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 4 da ripartirsi come sotto indicato: con giudizio di ottimo o equivalente punti 4 con giudizio di distinto o equivalente punti 3 con giudizio di buono o equivalente punti 2 con giudizio di sufficiente o equivalente punti 1 La valutazione del titolo di studio di cui alla lettera b) sara' effettuata esclusivamente per quei candidati che chiederanno di partecipare alla presente selezione in quanto in possesso solo dell' attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alla mansioni specifiche del profilo professionale di operatore amministrativo e nel caso in cui in tale attestato non e' stata attribuita alcuna votazione. Qualora il suddetto attestato contenga la votazione, la valutazione sara' effettuata come al punto a); c) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purche' non si siano conclusi per demerito; per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato: punti 0,50; per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato: punti 0,50 Il totale della voce c) non potra' superare punti 6. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico. Saranno ammessi alle prove i primi 10 candidati classificati nella graduatoria preselettiva. Saranno, altresi', ammessi eventuali ulteriori concorrenti classificati con lo stesso punteggio ottenuto dal decimo candidato. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso ai candidati prima dell'effettuazione delle prove di esame, mediante affissione all'albo della Ripartizione I - Personale e affari generali. L'utilizzazione della graduatoria di preselezione e' subordinata all'esaurimento della graduatoria di merito di cui al successivo art. 7. I candidati ammessi verranno convocati a sostenere la prova d'esame mediante raccomandata con avviso di ricevimento.