Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    Il punteggio massimo riservato ai titoli non potra' eccedere i 10
punti.
    Per  la  individuazione  dei candidati da ammettere alla prova di
esame  di  cui  al  successivo  art. 6,  la  commissione giudicatrice
formera'  un'apposita  graduatoria  di  preselezione  sulla  base dei
seguenti  titoli  prodotti  dai candidati in allegato alla domanda di
partecipazione:
      a)  alla  votazione  riportata nel conseguimento del diploma di
secondo   grado   di  durata  quinquennale  o  diploma  di  qualifica
professionale  sara'  attribuito  un  punteggio fino ad un massimo di
punti 4 da ripartirsi come sotto indicato:
        con punteggio di 100 su 100 o 60 su 60  punti 4
        con punteggio da 80 a 99 su 100 o 48 a 59 su 60  punti 3
        con punteggio da 70 a 79 su 100 o 42 a 47 su 60  punti 2
        con punteggio da 60 a 69 su 100 o 36 a 41 su 60  punti 1
    Con punteggio su singole materie verra' effettuata la media.
      b) alla  votazione  riportata  nel conseguimento del diploma di
primo grado sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti
4 da ripartirsi come sotto indicato:
        con giudizio di ottimo o equivalente  punti 4
        con giudizio di distinto o equivalente  punti 3
        con giudizio di buono o equivalente  punti 2
        con giudizio di sufficiente o equivalente  punti 1
    La  valutazione del titolo di studio di cui alla lettera b) sara'
effettuata  esclusivamente  per  quei  candidati  che  chiederanno di
partecipare  alla presente selezione in quanto in possesso solo dell'
attestato  rilasciato  ai  sensi  della  legge  n. 845/1978, art. 14,
inerente  alla  mansioni  specifiche  del  profilo  professionale  di
operatore  amministrativo  e nel caso in cui in tale attestato non e'
stata  attribuita  alcuna  votazione.  Qualora  il suddetto attestato
contenga  la votazione, la valutazione sara' effettuata come al punto
a);
      c) precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego,  anche  a tempo
determinato, purche' non si siano conclusi per demerito;
        per  ciascun  periodo  di  nove mesi prestato con
rapporto a tempo indeterminato:   punti 0,50;
        per  ciascun  periodo  di novanta giorni prestato
con rapporto a tempo determinato:   punti 0,50
    Il totale della voce c) non potra' superare punti 6.
    In  nessun  caso  sono  valutati  i  periodi  di servizio a tempo
indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.
    Saranno  ammessi  alle  prove  i  primi 10 candidati classificati
nella graduatoria preselettiva.
    Saranno,   altresi',   ammessi  eventuali  ulteriori  concorrenti
classificati con lo stesso punteggio ottenuto dal decimo candidato.
    Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso ai candidati
prima  dell'effettuazione  delle  prove di esame, mediante affissione
all'albo   della  Ripartizione  I  -  Personale  e  affari  generali.
L'utilizzazione  della  graduatoria  di  preselezione  e' subordinata
all'esaurimento  della  graduatoria  di  merito  di cui al successivo
art. 7.
    I  candidati  ammessi  verranno  convocati  a  sostenere la prova
d'esame mediante raccomandata con avviso di ricevimento.