Art. 7.

      Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito

    La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato, con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 5  del  decreto  del  presidente  della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni (allegato B).
    Pertanto,  i  concorrenti  che avranno superato la prova dovranno
far pervenire, per loro iniziativa, al rettore dell'Universita' degli
studi  di  Messina,  piazza  Pugliatti,  1  - 98100 Messina, entro il
termine   perentorio   di  quindici  giorni,  decorrenti  dal  giorno
successivo  a  quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti in
carta  semplice,  in  originale  o  copia  autenticata, attestanti il
possesso  dei  titoli  di  preferenza  a parita' di valutazione, gia'
indicati  nella  domanda, dai quali risulti, altresi' il possesso del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
    Saranno    dichiarati    vincitori,    nei   limiti   dei   posti
complessivamente  messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati
nella    graduatoria    di   merito   sotto   condizione   sospensiva
dell'accertamento    dei   requisiti   richiesti   per   l'ammissione
all'impiego.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti concorsuali nonche' la graduatoria di merito.
    La  graduatoria  di  merito sara' immediatamente efficace e sara'
pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi di Messina.
    Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante avviso da
pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami" - e dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  sara' valida secondo la legge e/o il regolamento
vigenti al momento dell'assunzione in servizio.