Art. 8. Valutazione dei titoli e prove di esame Conseguono l'ammissione alle prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 5/10. Al titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 10/30. I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti: - titoli professionali, punti 2; titoli scientifici, punti 5; titoli accademici, punti 3. Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico ed una prova orale, come da programma allegato al presente decreto. La prova orale comprendera' altresi' l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 - o equivalente - in ciascuna prova scritta. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verra' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30 - o equivalente. Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prime due prove, della votazione conseguita nel colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.