Art. 8.

               Valutazione dei titoli e prove di esame

    Conseguono l'ammissione alle prove di esame i candidati che nella
valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a
5/10.
    Al titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 10/30.
    I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
    - titoli professionali, punti 2;
      titoli scientifici, punti 5;
      titoli accademici, punti 3.
    Gli  esami  consisteranno  in  due  prove  scritte  di  cui una a
contenuto  teorico-pratico  ed  una  prova  orale,  come da programma
allegato al presente decreto.
    La   prova   orale  comprendera'  altresi'  l'accertamento  della
conoscenza della lingua inglese.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato una votazione di almeno 21/30 - o equivalente - in ciascuna
prova scritta.
    Ai  candidati  che  conseguiranno  l'ammissione  alla prova orale
verra'  data  comunicazione  con  l'indicazione del voto riportato in
ciascuna  delle  prove  scritte.  L'avviso  per la presentazione alla
prova  orale  verra'  dato  ai  singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
    La  prova orale non si intende superata se il candidato non avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30 - o equivalente.
    Le  prove  orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
    Al   termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
    Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prime  due  prove,  della votazione conseguita nel
colloquio e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.