Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro Constatata la regolarita' della documentazione presentata, si procedera' alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con i vincitori del corso-concorso ed alla consequenziale immissione in servizio. Il vincitore assumera' servizio con il profilo di operatore di elaborazione dati in prova nell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni e le indennita' spettanti per legge. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera' alla risoluzione del contratto. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.