Art. 10.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Constatata  la  regolarita'  della  documentazione presentata, si
procedera'  alla  stipulazione  del contratto individuale di lavoro a
tempo  indeterminato  con  i  vincitori  del  corso-concorso  ed alla
consequenziale immissione in servizio.
    Il  vincitore  assumera'  servizio con il profilo di operatore di
elaborazione  dati  in  prova nell'area funzionale delle strutture di
elaborazione  dati,  con  diritto  al  relativo trattamento economico
previsto  dalla  normativa vigente, oltre gli assegni e le indennita'
spettanti per legge.
    In  caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato  o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di
prova,  nel  restante  periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal
rapporto  in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di preavviso ne' di
indennita'  sostitutiva  del  preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione
deve essere motivato.