Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, entro un mese dall'inizio del corso previa valutazione del Collegio dei docenti, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di posto vincolato allo svolgimento di un tema di ricerca specifico il posto verra' assegnato al primo idoneo, secondo l'ordine della graduatoria di merito, che dichiari di accettarlo con parere conforme del Collegio dei docenti. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata dal corso in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno e fruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.