Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.   In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli  aventi
diritto,  entro  un mese dall'inizio del corso previa valutazione del
Collegio  dei  docenti,  subentreranno  altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
    In caso di posto vincolato allo svolgimento di un tema di ricerca
specifico il posto verra' assegnato al primo idoneo, secondo l'ordine
della  graduatoria  di  merito, che dichiari di accettarlo con parere
conforme del Collegio dei docenti.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata dal
corso  in  congedo straordinario per motivi di studio senza assegno e
fruisce  della  borsa  di  studio  ove ne ricorrano le condizioni. Il
periodo  di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.