Art. 6.

Commissione giudicatrice Formazione ed approvazione delle graduatorie

      1.  Le  commissioni giudicatrici sono costituite da tre docenti
universitari,  anche  di altri Atenei, di cui almeno un professore di
ruolo,   nominati   dal   rettore   su  proposta  del  consiglio  del
dipartimento interessato.
    2.  Espletate  le  prove,  le  commissioni formano la graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio finale.
    3.  La  graduatoria  di  merito  e  quella  del  vincitore  della
procedura  di  valutazione  comparativa  sono  approvate  con decreto
rettorale.
    4.  La  graduatoria  di  merito  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato  con  l'osservanza,  a  parita'  di punti, della preferenza
prevista dall'ultimo comma del precedente art. 5.
    5.  Sono  dichiarati  vincitori,  nel  limite  degli  assegni  da
conferire,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria di
merito.
    6.  E' consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito per
la  complessiva  durata  dei programmi di ricerca qualora il titolare
dell'assegno  cessi  per  qualsiasi  causa,  sempreche'  il rimanente
periodo di svolgimento sia superiore a sei mesi.
      7.  Le  graduatorie  di  merito  e quelle dei vincitori saranno
pubblicate  mediante  affissione  all'albo  del  rettorato  di questa
Universita',  via  Balbi, 5. Dalla data di tale pubblicazione decorre
il termine per eventuali impugnative.