Art. 7.

                Conferimento dell'assegno di ricerca

      1.  Al  candidato  dichiarato  vincitore della procedura verra'
conferito,  mediante  contratto  individuale  a tempo determinato, un
assegno  corrispondente  alla  durata  specificata nell'allegato A al
presente  bando  per  ciascun  programma  di  ricerca,  sotto riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.
    2.  All'atto  della  stipula  del  contratto  il vincitore dovra'
sottoscrivere   dichiarazione   di   non  trovarsi  in  alcuna  delle
condizioni  ostative  previste dal precedente art. 2; il vincitore in
servizio  presso  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'art. 2,
quinto comma, dovra' altresi' dichiarare di essere stato collocato in
aspettativa senza assegni.
    3.  Gli  assegni  sono  rinnovabili  con  le  modalita' di cui al
successivo art. 9.