Art. 8.

                  Trattamento economico e normativo

      1.  Gli  oneri  finanziari  derivanti  dalle presenti procedure
gravano sulle disponibilita' finanziarie del dipartimento interessato
derivanti da contratti di ricerca.
    2.  L'importo  lordo annuo dell'assegno di ricerca e' determinato
in  28  milioni  di  lire,  comprensivo  di  tutti gli oneri a carico
dell'Universita'.  Il  predetto  importo  e'  erogato in rate mensili
posticipate.
    3.  Agli assegni si applicano, in materia fiscale e previdenziale
le  disposizioni richiamate dall'art. 51, comma 6, della citata legge
n. 449/1997.
    4.  La  collaborazione  e' svolta in condizioni di autonomia, nei
soli  limiti  dei  programmi  di  ricerca  e in stretto legame con la
realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato.
    5.  L'assegno  non  da'  luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli delle Universita'.