Art. 9.

                  Valutazione dell'attivita' svolta

      1.  Il  responsabile  scientifico  della ricerca e l'assegnista
trasmettono  al  consiglio  del  dipartimento interessato, almeno due
mesi  prima della scadenza del contratto, una relazione finale da cui
risulti lo stato di avanzamento della ricerca.
    2.   Il  consiglio  del  dipartimento  interessato  valutera'  la
relazione  finale,  riguardante  l'attivita'  svolta  e  i  risultati
conseguiti nell'ambito del programma di ricerca, esprimendo un parere
sulla  possibile rinnovabilita' dello stesso. Il contratto non potra'
essere  rinnovato qualora l'attivita' scientifica dell'assegnista non
sia documentata.
    3.  I giudizi espressi dal consiglio del dipartimento interessato
devono essere adeguatamente motivati e sono insindacabili.