Art. 8. Trattamento economico e normativo 1. Gli oneri finanziari derivanti dalla presente procedura gravano sui fondi del bilancio di questa Universita'. 2. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca e' determinato in 28 milioni di lire, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Universita'. Il predetto importo e' erogato in rate mensili posticipate. 3. Agli assegni si applicano, in materia fiscale e previdenziale le disposizioni richiamate dall'art. 51, comma 6, della citata legge n. 449/1997. 4. La collaborazione e' svolta in condizioni di autonomia, nei soli limiti del programma di ricerca e in stretto legame con la realizzazione dello stesso senza orario di lavoro predeterminato. 5. L'assegno non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.