Art. 9.

                  Valutazione dell'attivita' svolta

    1.  Il  responsabile  scientifico  della  ricerca  e l'assegnista
trasmettono alla commissione scientifica, almeno due mesi prima della
scadenza  del contratto, una relazione finale da cui risulti lo stato
di avanzamento della ricerca.
    2.  La  commissione  scientifica  di  area valutera' la relazione
finale,  riguardante  l'attivita'  svolta  e  i  risultati conseguiti
nell'ambito  del  programma  di  ricerca,  esprimendo un parere sulla
possibile rinnovabilita' dello stesso. Il contratto non potra' essere
rinnovato  qualora  l'attivita'  scientifica  dell'assegnista non sia
documentata.
    3.  I  giudizi  espressi  dalla  commissione  scientifica di area
devono essere adeguatamente motivati e sono insindacabili.