Art. 9. Valutazione dell'attivita' svolta 1. Il responsabile scientifico della ricerca e l'assegnista trasmettono alla commissione scientifica, almeno due mesi prima della scadenza del contratto, una relazione finale da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca. 2. La commissione scientifica di area valutera' la relazione finale, riguardante l'attivita' svolta e i risultati conseguiti nell'ambito del programma di ricerca, esprimendo un parere sulla possibile rinnovabilita' dello stesso. Il contratto non potra' essere rinnovato qualora l'attivita' scientifica dell'assegnista non sia documentata. 3. I giudizi espressi dalla commissione scientifica di area devono essere adeguatamente motivati e sono insindacabili.