Art. 9. Scelta della sede La graduatoria approvata e pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Veneto sara' notificata al concorrente risultato vincitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I concorrenti che risultano vincitori saranno interpellati secondo la procedura prevista dall'arti della legge 28 ottobre 1999, n. 389, e successive integrazioni. L'indicazione della sede, come sopra effettuata dal concorrente, non potra' essere modificata ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298. I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati dalla competente struttura regionale a presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.V. i certificati ed i documenti eventualmente necessari previsti dal presente bando per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione all'esercizio della farmacia e' subordinata all'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 108, 110 e 112 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e relativo alle norme per lo svolgimento del concorso, per l'assegnazione delle sedi e per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle farmacie valgono come riportate le disposizioni al riguardo contenute nel T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265; nella legge 2 aprile 1968, n. 475; nella legge 8 novembre 1991, n. 362; nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298; nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1998, n. 34, nella legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e per quanto applicabili nei regolamenti di cui al R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275. Art. 10 Pubblicita' del presente bando Il presente bando sara' pubblicato nel seguente modo: trasmissione, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298, di copia alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (F.O.F.I.), a tutti gli ordini provinciali dei farmacisti della regione Veneto, alla Consulta degli Ordini dei farmacisti, alle aziende U.L.S.S. della regione Veneto e comunicazione al Ministero della sanita'; pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per estratto, entro i successivi 10 giorni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; trasmissione di copia agli Assessorati alla sanita' di tutte le regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nonche' al Comune la cui sede e' messa a concorso per l'affissione all'albo comunale.