Art. 9.

                          Scelta della sede

    La  graduatoria  approvata  e pubblicata sul Bollettino ufficiale
della  regione  Veneto  sara'  notificata  al  concorrente  risultato
vincitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
    I   concorrenti  che  risultano  vincitori  saranno  interpellati
secondo  la procedura prevista dall'arti della legge 28 ottobre 1999,
n. 389, e successive integrazioni.
    L'indicazione  della sede, come sopra effettuata dal concorrente,
non  potra'  essere  modificata  ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298.
    I  candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria sono invitati
dalla  competente  struttura  regionale  a presentare entro 30 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.V. i certificati ed i
documenti  eventualmente  necessari  previsti  dal presente bando per
dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
    L'autorizzazione  all'esercizio  della  farmacia  e'  subordinata
all'adempimento  delle  disposizioni  di cui agli articoli 108, 110 e
112  del  T.U.LL.SS.,  approvato  con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e
delle  prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 agosto 1971, n. 1275.
    Per  tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e
relativo   alle   norme   per   lo   svolgimento  del  concorso,  per
l'assegnazione  delle  sedi  e  per  l'autorizzazione all'apertura ed
esercizio  delle  farmacie  valgono come riportate le disposizioni al
riguardo contenute nel T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265; nella legge
2 aprile  1968,  n. 475;  nella  legge  8 novembre  1991, n. 362; nel
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 marzo 1994,
n. 298;  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 febbraio  1998, n. 34, nella legge regionale 31 maggio 1980, n. 78
e  per quanto applicabili nei regolamenti di cui al R.D. 30 settembre
1938, n. 1706 ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto
1971, n. 1275.

                               Art. 10


                   Pubblicita' del presente bando

    Il presente bando sara' pubblicato nel seguente modo:
      trasmissione,  ai  sensi  dell'art. 2  comma  1 del decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298, di copia
alla  Federazione  degli ordini dei farmacisti italiani (F.O.F.I.), a
tutti  gli  ordini  provinciali  dei farmacisti della regione Veneto,
alla  Consulta  degli  Ordini  dei  farmacisti, alle aziende U.L.S.S.
della regione Veneto e comunicazione al Ministero della sanita';
     pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della regione Veneto e,
per  estratto,  entro i successivi 10 giorni sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
      trasmissione di copia agli Assessorati alla sanita' di tutte le
regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano nonche' al
Comune  la  cui  sede  e'  messa a concorso per l'affissione all'albo
comunale.