Art. 4.
    La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata  successivamente e
composta da un dirigente generale o qualifica equiparata con funzioni
di presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso, ai
sensi   dell'art. 9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.