Art. 10. Assunzione in servizio Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata a.r., a stipulare in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto dell'Universita', il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l'assunzione a collaboratore di elaborazione dati, settima qualifica, area funzionale delle strutture di elaborazione dati con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal sopracitato contratto. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale, invitera' il vincitore a presentare, entro trenta giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando. Entro il medesimo termine l'interessato e' tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilita' di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si dara' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvedera', per i rapporti gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata risoluzione dal rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. L'assunzione in servizio e' comunque subordinata all'esistenza, al momento, dell'apposita copertura finanziaria nel bilancio d'Ateneo. Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e allo stesso viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.