Art. 11. Documenti di rito per la nomina dei vincitori Il dipendente, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego di cui al presente bando, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro individuale, i sottoelencati documenti di rito: 1) certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato dovra' essere precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego al quale concorre. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi rispetto alla comunicazione dell'esito del concorso. 2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani); e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) il numero del codice fiscale; g) la composizione del nucleo familiare; h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311. La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. I candidati invalidi di guerra e assimilati devono produrre, altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il temine suindicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I profughi dei territori di confine hanno facolta' di fare riferimento ai documenti gia' presentati ad altri pubblici uffici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.