Art. 10.

                             Graduatoria

    La  commissione  di cui all'art. 8 formera' la graduatoria finale
di  merito  dei  concorrenti  attribuendo  a  ciascuno  il  punteggio
risultante  dalla  somma  aritmetica  dei  titoli, decrementato dalle
eventuali  sanzioni  disciplinari  di  Corpo, cosi' come previsto dal
precedente art. 9.
    A  parita'  di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso  dei  titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  purche'  non  in  contrasto  con  i
requisiti  richiesti  al  precedente  art. 2.  In  caso  di ulteriore
parita' sara' data precedenza alla minore eta' (legge 16 giugno 1998,
n. 191).
    La  graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con
decreto dirigenziale.