Art. 10. Graduatoria La commissione di cui all'art. 8 formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti attribuendo a ciascuno il punteggio risultante dalla somma aritmetica dei titoli, decrementato dalle eventuali sanzioni disciplinari di Corpo, cosi' come previsto dal precedente art. 9. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, purche' non in contrasto con i requisiti richiesti al precedente art. 2. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza alla minore eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191). La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con decreto dirigenziale.