Art. 5.

                 Accertamento del profilo sanitario

    I  candidati  che hanno prodotto valida domanda di partecipazione
al  concorso  saranno  sottoposti a visita medica per la verifica del
profilo   sanitario  minimo  richiesto  per  i  volontari  di  truppa
(2-2-2-2-2-2-2-2-2). In particolare:
      a) per  i  candidati in servizio nel territorio nazionale, tale
verifica   sara'  effettuata  dai  Comandi  di  appartenenza,  per  i
militari,  invece,  impiegati in operazioni all'estero l'accertamento
del  profilo  sanitario  sara'  effettuato  dalle Unita' a livello di
reggimento.  I relativi esiti saranno inviati alla direzione generale
per  il  personale  militare  - I reparto - 3a divisione - 2a sezione
entro dieci giorni dalla data di presentazione delle domande;
      b) per  i  candidati in congedo la verifica sara' effettuata da
apposita  commissione  presso  il  centro di selezione e reclutamento
nazionale  dell'esercito  nominata  dalla  direzione  generale per il
personale  militare. La convocazione dei candidati sara' effettuata a
cura  del  predetto  centro,  al  quale  la direzione generale per il
personale   militare  -  I  reparto  -  3a  divisione  -  2a  sezione
comunichera'  gli elenchi dei partecipanti e la data in cui le citate
verifiche dovranno essere ultimate.
    I  candidati,  sia  in  servizio  che in congedo, dovranno essere
muniti  di  valida  certificazione  circa  le vaccinazioni effettuate
cosi' come disposto dal decreto ministeriale 19 febbraio 1997, citato
in premessa.
    A  cura  del  dirigente  del  servizio  sanitario  dovra' essere,
inoltre, rilasciata apposita dichiarazione che certifichi la mancanza
di  controindicazioni  alla  effettuazione,  da parte dell'aspirante,
delle "prove di efficienza operativa" di cui al successivo art. 6.
    Il  personale  non  in  possesso  della citata certificazione non
potra'  essere  ammesso  alle  successive  prove  per  l'accertamento
dell'efficienza operativa.
    Il  giudizio  riportato  agli accertamenti sanitari e' definito e
comporta  in  caso  di  giudizio di "non idoneita'" la esclusione dal
concorso.  I  candidati  giudicati  non idonei potranno far pervenire
alla  direzione  generale  per  il  personale militare, I reparto, 3a
divisione,  2a  sezione  -  via  XX  Settembre,  123/A  - 00187 Roma,
improrogabilmente  entro  il decimo giorno successivo alla data della
visita  medica  specifica  istanza corredata di idonea documentazione
rilasciata  da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che   hanno   determinato   il   giudizio   di  non  idoneita'.  Tale
documentazione  verra'  valutata  da  un'apposita commissione medica,
nominata  dalla  direzione  generale  per il personale militare, che,
qualora  necessario,  potra'  sottoporre  gli  interessi ad ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione  ovvero  pervenute  oltre  il termine perentorio sopra
citato.
    In  caso  di  accoglimento  dell'istanza  i candidati riceveranno
formale  comunicazione  da  parte  della  direzione  generale  per il
personale militare.
    In  caso  di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita'  riportato  al  termine  della  visita medica si intendera'
confermato.