Art. 10.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali,
per  le  finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del  rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.   Le   medesime  informazioni  potranno  essere  comunicate
unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche direttamente interessate
allo  svolgimento  del  concorso o alla posizione giuridico-economica
del  concorrente,  nonche' in caso di esito positivo del concorso, ai
soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nel confronti del
direttore   generale   della  direzione  generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il   direttore   della  1a  divisione  reclutamento  ufficiali  della
direzione generale medesima.