Art. 3.

       Compilazione ed inoltro della domanda di partecipazione

    1.  I  concorrenti possono presentare domanda per l'ammissione ad
uno  solo  dei  corsi  indetti all'art. 1 del presente decreto, o per
laureati  o  per  diplomati,  e  per  un  solo  ruolo,  Corpo, Arma e
specialita'.
    I   concorrenti  all'ammissione  ai  corsi  del  Corpo  sanitario
aeronautico potranno presentare nuova domanda per il corso successivo
nel  caso di mancata ammissione a quello precedente: in tal caso essi
saranno  nuovamente  sottoposti  alla  selezione di cui al successivo
art. 5  ed  ai  medesimi  non  sara'  applicato  quanto  previsto  al
successivo art. 7, comma 6.
    2. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
      a)  redatta  in  carta  semplice  utilizzando il modello di cui
all'allegato   B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto,  osservando  le  istruzioni  riportate  in  calce al modello
stesso  (copia  di  detto  modello  potra'  essere  reperita presso i
Distretti  militari,  gli  Enti  aeronautici  e, per i concorrenti ai
corsi  A.U.C.  del  ruolo  normale  del  Corpo sanitario aeronautico,
presso   le   segreterie  delle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dei maggiori Atenei italiani);
      b)   firmata   per   esteso   dal   concorrente.   La   mancata
sottoscrizione  della  domanda determinera' il non accoglimento della
medesima;
      c)  spedita  a  mezzo  raccomandata  con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare
-  I  reparto - 1a divisione - 3a sezione - via XX settembre, 123/A -
00187  Roma,  entro  il  trentesimo  giorno  successivo  a  quello di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  fatta  eccezione  per  i  concorrenti ai corsi
A.U.C. del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, per i quali
vale quanto previsto al successivo comma 3.
    Non  saranno  prese in considerazione le domande che risulteranno
spedite  oltre il predetto termine. A tal fine fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale di spedizione.
    I  concorrenti  in attesa di chiamata alle armi, oltre ad inviare
la domanda di partecipazione alla direzione generale per il personale
militare, devono inoltrare, "per conoscenza", fotocopia della domanda
al Distretto militare/Capitaneria di porto di appartenenza.
    I  concorrenti  che  sono militari in servizio hanno l'obbligo di
presentare  "per  conoscenza"  fotocopia  della  domanda  al  Comando
militare dal quale dipendono.
    I   concorrenti  residenti  all'estero  potranno  trasmettere  la
domanda,  entro  i  termini sopra indicati, anche tramite l'autorita'
diplomatica o consolare.
    3.  I  soli  concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C. del ruolo
normale  del  Corpo  sanitario  aeronautico  dovranno  presentare  la
domanda  di partecipazione al concorso esclusivamente nei sottonotati
periodi:
      per  il  116o  corso nel periodo compreso tra il 2 maggio ed il
1o giugno 2000;
      per  il  117o corso nel periodo compreso tra il 29 agosto ed il
28 settembre 2000;
      per  il 118o corso nel periodo compreso tra il 20 ottobre ed il
20 novembre 2000.
    Non  saranno  accettate le domande inoltrate al di fuori di detti
periodi.
    4. I concorrenti che non indichino nella domanda il ruolo, Corpo,
Arma e specialita' per cui intendono concorrere, o che indichino piu'
ruoli,  Corpi,  Arma  e  specialita',  ovvero un ruolo, Corpo, Arma e
specialita'  incompatibile  con il titolo di studio posseduto saranno
assegnati  d'ufficio  ad  un  ruolo  e specialita' compatibile con il
titolo   di  studio  posseduto.  Di  tale  assegnazione  verra'  data
comunicazione prima dell'inizio della prova di preselezione di cui al
successivo art. 5, comma 2.
    5. Il concorrente ai posti riservati al ruolo speciale delle armi
dell'Arma  aeronautica  dovra' indicare il corso in cui desidererebbe
essere  incorporato (116o, 117o o 118o) nel caso risultasse utilmente
collocato   nella   graduatoria   finale.  Tale  indicazione  non  e'
vincolante,  bensi'  indicativa,  per  la  direzione  generale per il
personale  militare che procedera' all'incorporazione dei concorrenti
risultati  vincitori  secondo  i criteri di cui al successivo art. 8,
comma 2.
    6.  Nella  domanda  di  ammissione ai corsi il concorrente dovra'
dichiarare,  consapevole  delle conseguenze penali previste dall'art.
26  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di falsita' in atti
o  dichiarazioni  mendaci, di essere in possesso dei requisiti di cui
al precedente art. 2.
    La  direzione  generale  per  il personale militare provvedera' a
richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti la
conferma  di  quanto  dichiarato  nella domanda di partecipazione dei
concorrenti.
    Qualora  dal  suddetto  controllo  emerga  la non veridicita' del
contenuto  della  dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    7.  Il  concorrente  ad  un  corso  per  diplomati  che  all'atto
dell'inoltro  della  domanda non sia ancora in possesso del titolo di
studio  previsto  per  l'ammissione, ammesso pertanto con riserva, ne
dovra'   comunicare  l'avvenuto  conseguimento  -  con  la  votazione
riportata  -  con  dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, alla direzione generale per il personale
militare  - I reparto - 1a divisione - 3a sezione - via XX Settembre,
123/A  -  00187 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
previo invio via fax al numero 06/4827347, a pena di decadenza, entro
il termine del 24 luglio 2000.
    La  mancata  comunicazione del conseguimento del titolo di studio
con  la  votazione  riportata  entro  il suddetto termine comportera'
l'esclusione del concorrente dalla graduatoria di ammissione al corso
richiesto.
    8.  La direzione generale per il personale militare si riserva di
far regolarizzare le domande che, sottoscritte e spedite nei termini,
dovessero  risultare formalmente irregolari o non conformi al modello
di domanda allegato al presente decreto.
    9.  Il  concorrente  che successivamente alla presentazione della
domanda  venisse  incorporato  in un reparto/ente, di qualsiasi Forza
armata  o Corpo armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare subito,
via  fax  al numero 06/4827347, al Ministero della difesa - direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I reparto - 1a divisione -
3a sezione  -  via  XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, il reparto/ente
presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo.
    Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, via fax
al  suddetto  numero  l,  alla  direzione  generale  per il personale
militare  - I reparto - 1a divisione - 3a sezione - via XX Settembre,
123/A   -   00187   Roma,  ogni  eventuale  variazione  del  recapito
precedentemente  indicato  nella  domanda  che  venga  a  verificarsi
durante l'espletamento del concorso.
    10.  L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque   imputabili   a   fatto   di   terzi,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore.