Art. 7. Formazione delle graduatorie e ammissione ai corsi 1. Al termine delle prove di selezione, la commissione di cui al precedente articolo 4 provvedera' alla formazione delle graduatorie finali di merito dei concorrenti risultati idonei, distinte per i vari ruoli, Arma, Corpi e specialita'. Tali graduatorie saranno formate in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente, calcolato quale somma di: a) punteggi riportati nelle prove di selezione di cui al precedente articolo 5 (visite mediche ed accertamenti attitudinali; il test di preselezione non e' valutativo); b) punteggio conseguito per i titoli di merito, secondo quanto indicato nel precedente art. 6; c) punteggio attribuito per il voto riportato all'esame per il conseguimento del titolo di studio secondo i parametri di valutazione appresso indicati: laureati: 15% del voto di laurea (compreso tra 66/110 e 110/110) arrotondato alla seconda cifra decimale. La laurea con "lode" comporta una maggiorazione del predetto punteggio pari a 0.50 punti. I voti di laurea espressi su 100 punti saranno rapportati a quelli espressi su 110 punti mediante proporzione matematica. diplomati: 25% del voto del diploma riportato al conseguimento del titolo di studio, arrotondato alla seconda cifra decimale. I voti dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado non espressi in centesimi saranno rapportati a questi mediante proporzione matematica. 2. Indipendentemente dal punteggio finale ottenuto hanno la precedenza assoluta: nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica: i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che, ammessi ad una scuola di volo dell'A.M., siano stati riconosciuti fisicamente non idonei al pilotaggio militare; i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'A.M., sempreche' non siano stati dimessi per ragioni disciplinari dai relativi corsi; nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico - specialita' aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche; nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico - specialita' geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica dell'atmosfera o meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa. 3. A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Qualora in ciascun ruolo, Arma, Corpo o specialita' alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, la direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei ai corsi secondo l'ordine delle graduatorie di merito fino al quindicesimo giorno dall'inizio del rispettivo corso. 5. Qualora in un corso dovesse verificarsi disponibilita' di posti per insufficienza di concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Corpi (escluso il Corpo sanitario aeronautico), Arma e specialita', la direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', secondo le esigenze della Forza armata, di devolvere in tutto o in parte detti posti ad altri ruoli, Corpi, Arma e specialita'. 6. Per i concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C. del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, il criterio di determinazione delle ammissioni e' il seguente: a) i concorrenti all'ammissione al 116o corso, utilmente collocati in graduatoria, saranno incorporati nel corso medesimo; b) i concorrenti all'ammissione al 117o corso, utilmente collocati in graduatoria, saranno incorporati nel corso medesimo; qualora dovesse verificarsi la mancata copertura dei posti messi a concorso in detto corso questi verranno assegnati, secondo l'ordine di graduatoria, ai concorrenti idonei non utilmente classificati nel 116o corso; c) i concorrenti all'ammissione al 118o corso, utilmente collocati in graduatoria, saranno incorporati nel corso medesimo; qualora dovesse verificarsi la mancata copertura dei posti messi a concorso in detto corso questi verranno assegnati ai concorrenti idonei non utilmente collocati nelle graduatorie relative ai due precedenti corsi, che verranno ammessi secondo l'ordine di merito derivante dall'integrazione delle due predette graduatorie; d) qualora in un corso dovesse verificarsi la non integrale copertura dei posti messi a concorso, e contemporaneamente nei corsi precedenti non dovesse esservi disponibilita' di idonei non utilmente collocati in graduatoria, i posti non ricoperti verranno portati in aumento a quelli disponibili nel corso successivo; e) i posti eventualmente non ricoperti nel 118o corso potranno essere devoluti a quelli disponibili per gli altri ruoli, Arma, Corpi, specialita', secondo le esigenze della Forza armata. 7. Le graduatorie di ammissione a ciascun concorso saranno approvate dalla direzione generale per il personale militare. 8. Il decreto di approvazione delle graduatorie degli idonei sara' pubblicato sul giornale ufficiale del Ministero della difesa e sul bollettino ufficiale dell'Aeronautica militare. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Informazioni sugli esiti del predetto concorso possono essere richieste alla direzione generale per il personale militare - ufficio relazioni con il pubblico al seguente numero telefonico: 06/47355941, trascorsi quindici giorni dalla data di svolgimento del test finale di cui all'art. 5, comma 4.