Art. 7.

         Formazione delle graduatorie e ammissione ai corsi

    1.  Al termine delle prove di selezione, la commissione di cui al
precedente  articolo  4 provvedera' alla formazione delle graduatorie
finali  di  merito  dei  concorrenti risultati idonei, distinte per i
vari  ruoli,  Arma,  Corpi  e  specialita'.  Tali graduatorie saranno
formate   in  base  al  punteggio  complessivo  ottenuto  da  ciascun
concorrente, calcolato quale somma di:
      a)  punteggi  riportati  nelle  prove  di  selezione  di cui al
precedente  articolo  5 (visite mediche ed accertamenti attitudinali;
il test di preselezione non e' valutativo);
      b)  punteggio conseguito per i titoli di merito, secondo quanto
indicato nel precedente art. 6;
      c)  punteggio attribuito per il voto riportato all'esame per il
conseguimento del titolo di studio secondo i parametri di valutazione
appresso indicati:
        laureati:  15%  del  voto  di  laurea  (compreso tra 66/110 e
110/110)  arrotondato  alla  seconda  cifra  decimale.  La laurea con
"lode"  comporta una maggiorazione del predetto punteggio pari a 0.50
punti.
    I  voti  di  laurea  espressi  su  100 punti saranno rapportati a
quelli espressi su 110 punti mediante proporzione matematica.
      diplomati:  25% del voto del diploma riportato al conseguimento
del titolo di studio, arrotondato alla seconda cifra decimale. I voti
dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado non espressi in
centesimi   saranno   rapportati   a   questi   mediante  proporzione
matematica.
    2.  Indipendentemente  dal  punteggio  finale  ottenuto  hanno la
precedenza assoluta:
      nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica:
        i  concorrenti  muniti  di  brevetto  di  pilota  civile che,
ammessi  ad  una  scuola  di volo dell'A.M., siano stati riconosciuti
fisicamente non idonei al pilotaggio militare;
        i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano,
conseguito  presso  le  scuole  dell'A.M., sempreche' non siano stati
dimessi per ragioni disciplinari dai relativi corsi;
      nel   ruolo   speciale   del  Corpo  del  genio  aeronautico  -
specialita' aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in
costruzioni aeronautiche;
      nel   ruolo   speciale   del  Corpo  del  genio  aeronautico  -
specialita'  geofisici:  i  concorrenti  che  abbiano frequentato con
esito  favorevole  il corso di specializzazione per esperti in fisica
dell'atmosfera o meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia
aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.
    3.  A  parita'  di  merito  saranno  preferiti  i  concorrenti in
possesso  dei  titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modificazioni e integrazioni.
    4. Qualora in ciascun ruolo, Arma, Corpo o specialita' alcuni dei
posti  restino  scoperti  per  rinuncia, decadenza o dimissioni degli
ammessi,  la  direzione generale per il personale militare si riserva
la facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei ai corsi
secondo  l'ordine  delle  graduatorie  di merito fino al quindicesimo
giorno dall'inizio del rispettivo corso.
    5.  Qualora  in  un  corso  dovesse verificarsi disponibilita' di
posti  per  insufficienza di concorrenti idonei per uno o piu' ruoli,
Corpi  (escluso  il Corpo sanitario aeronautico), Arma e specialita',
la  direzione  generale  per  il  personale  militare  si  riserva la
facolta',  secondo  le  esigenze  della Forza armata, di devolvere in
tutto  o  in  parte  detti  posti  ad  altri  ruoli,  Corpi,  Arma  e
specialita'.
    6.  Per  i  concorrenti  all'ammissione ai corsi A.U.C. del ruolo
normale   del   Corpo   sanitario   aeronautico,   il   criterio   di
determinazione delle ammissioni e' il seguente:
      a)  i  concorrenti  all'ammissione  al  116o  corso,  utilmente
collocati in graduatoria, saranno incorporati nel corso medesimo;
      b)  i  concorrenti  all'ammissione  al  117o  corso,  utilmente
collocati  in  graduatoria,  saranno  incorporati nel corso medesimo;
qualora  dovesse  verificarsi  la mancata copertura dei posti messi a
concorso  in  detto corso questi verranno assegnati, secondo l'ordine
di  graduatoria, ai concorrenti idonei non utilmente classificati nel
116o corso;
      c)  i  concorrenti  all'ammissione  al  118o  corso,  utilmente
collocati  in  graduatoria,  saranno  incorporati nel corso medesimo;
qualora  dovesse  verificarsi  la mancata copertura dei posti messi a
concorso  in  detto  corso  questi  verranno assegnati ai concorrenti
idonei  non  utilmente  collocati  nelle  graduatorie relative ai due
precedenti  corsi,  che  verranno  ammessi secondo l'ordine di merito
derivante dall'integrazione delle due predette graduatorie;
      d)  qualora  in  un  corso dovesse verificarsi la non integrale
copertura  dei posti messi a concorso, e contemporaneamente nei corsi
precedenti non dovesse esservi disponibilita' di idonei non utilmente
collocati  in  graduatoria, i posti non ricoperti verranno portati in
aumento a quelli disponibili nel corso successivo;
      e)  i posti eventualmente non ricoperti nel 118o corso potranno
essere  devoluti  a  quelli  disponibili  per  gli altri ruoli, Arma,
Corpi, specialita', secondo le esigenze della Forza armata.
    7.  Le  graduatorie  di  ammissione  a  ciascun  concorso saranno
approvate dalla direzione generale per il personale militare.
    8.  Il  decreto  di  approvazione  delle graduatorie degli idonei
sara'  pubblicato sul giornale ufficiale del Ministero della difesa e
sul   bollettino   ufficiale   dell'Aeronautica   militare.  Di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Informazioni  sugli  esiti  del  predetto concorso possono essere
richieste alla direzione generale per il personale militare - ufficio
relazioni con il pubblico al seguente numero telefonico: 06/47355941,
trascorsi  quindici  giorni dalla data di svolgimento del test finale
di cui all'art. 5, comma 4.