Art. 8. Ammissione ai corsi e svolgimento 1.a) I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito saranno ammessi al corso, subordinatamente all'accertamento, anche postumo, del possesso del requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2; b) gli ammessi riceveranno, all'indirizzo indicato nella domanda, da parte della direzione generale per il personale militare, comunicazione dell'ammissione ai corsi. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il 31 agosto 2000 dovranno ritenersi non ammessi ai corsi di cui al precedente articolo 1, comma 1. Notizie sull'esito del concorso, dopo la suindicata data, potranno essere fornite dalla direzione generale per il personale militare - ufficio relazioni con il pubblico al numero telefonico 06/47355941, ovvero consultando il sito internet http://www.aeronautica.difesa.it; c) i concorrenti che, ai sensi del precedente articolo 7, commi 4 e 5, dovessero essere successivamente ammessi al corso riceveranno comunicazione, all'indirizzo indicato nella domanda, da parte della direzione generale per il personale militare; d) e' fatto obbligo agli ammessi di presentarsi il giorno di convocazione, pena l'esclusione dal corso. In caso di impossibilita' ad ottemperare tempestivamente alla convocazione, per cause di forza maggiore comprese tra quelle elencate al precedente art. 5, comma 1, lettera d), e riconosciute valide dalla direzione generale per il personale militare, potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni, purche' ne sia data notizia prima della data di convocazione; e) la rinuncia alla partecipazione ad un corso e' irrevocabile e comportera' l'esclusione dalla graduatoria di merito e dalla possibilita' di essere ammessi ad uno dei corsi successivi di cui al presente decreto; f) i concorrenti all'atto dell'incorporazione rinunciano: alle dispense, ritardi, rinvii e qualsiasi altro beneficio concessi dai consigli di leva o comunque maturati fino a tale momento; agli altri benefici di servizio connessi alla condizione di ammogliati con prole che fosse gia' in atto o che si dovesse verificare durante il servizio di leva; alla facolta' di partecipare ai corsi A.U.C. di altre Forze armate o all'espletamento del servizio militare sostitutivo nei Corpi armati o militarmente organizzati dello Stato; g) la divisione formazione superiore SGA/SAAM di Firenze provvedera' ad informare i competenti distretti militari/capitanerie di porto dell'avvenuta incorporazione dei concorrenti ammessi ai corsi. 2. Relativamente ai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica la direzione generale per il personale militare procedera' all'incorporazione dei medesimi nel 116o, 117o o 118o corso, secondo le sottonotate priorita': a) concorrenti gia' alle armi, inclusi coloro che sono stati incorporati successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) concorrenti in attesa di chiamata o che hanno gia' ricevuto la stessa (si ribadisce quanto disposto al precedente art. 3, comma 9 e comma 2, lettera c); c) concorrenti che hanno indicato nella domanda di partecipazione la preferenza di cui al precedente art. 3, comma 5; d) ordine di graduatoria relativa al ruolo, Arma, Corpo e specialita' di appartenenza. 3. I concorrenti ammessi ai corsi sono obbligati alla ferma di leva di mesi quattordici decorrente dalla data di inizio del corso. In detta ferma sono computabili, a domanda degli interessati, eventuali periodi di servizio militare di leva prestato anteriormente alla predetta data. 4. I concorrenti dovranno presentarsi al corso di formazione muniti di valido documento di riconoscimento e del libretto sanitario personale. Qualora militari in servizio dovranno indossare l'uniforme. Essi dovranno esibire eventuali certificazioni sanitarie attestanti numero e data delle inoculazioni di vaccino antitetanico subite. 5.a) Il corso, tenuto presso la divisione formazione superiore SGA/SAAM di Firenze, avra' la durata di circa tre mesi; b) gli allievi che per qualsiasi motivo non frequenteranno almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni previste e quelli che, per deficienza di qualita' militari o per motivi disciplinari, non saranno ritenuti meritevoli della nomina ad ufficiale verranno dimessi dal corso; c) gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed espleteranno il servizio di leva in qualita' di avieri nella categoria Governo dell'Arma aeronautica; d) al termine del corso sara' compilata una graduatoria di merito degli allievi idonei a rivestire il grado di ufficiale, che saranno nominati sottotenenti di complemento nei rispettivi ruolo, Arma, Corpo e specialita', ed inviati presso gli enti/reparti di impiego. Le nomine saranno conferite con anzianita' assoluta decorrente dalla data indicata dal decreto di nomina ed anzianita' relativa determinata dalla suddetta graduatoria; e) gli allievi ufficiali che pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione saranno giudicati non idonei alla nomina ad ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari, verranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, qualora giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che, non avendo superato gli esami in prima sessione, li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio essendo giudicati idonei. Coloro che non supereranno gli esami in seconda sessione o che, pur avendoli superati, saranno giudicati non idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi e termineranno il servizio di leva in qualita' di avieri della categoria Governo dell'Arma aeronautica; f) gli allievi che per motivi di salute, o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami in prima e in seconda sessione potranno essere ammessi, eccezionalmente, ad una terza sessione straordinaria per completare gli stessi; g) gli allievi ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non avranno ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione potranno conseguire la nomina a sottotenente di complemento, sempreche' conseguano detta abilitazione nella sessione d'esame successiva alla data di fine corso. I predetti allievi, qualora non conseguano l'abilitazione neanche nella sessione d'esame successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo sergenti dell'Arma aeronautica, categoria aiutante di sanita'. 6. Durante la frequenza del corso A.U.C. e durante l'espletamento del servizio di prima nomina saranno concessi "nulla osta" al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato solamente ai vincitori ai concorsi per l'ammissione ad una Accademia militare o ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare, nonche' agli ammessi all'arruolamento per l'assunzione in servizio permanente, con qualsiasi grado, nella Forza armata di appartenenza o in altra Forza armata, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria, nel Corpo della guardia forestale e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Per esigenze di bilancio o di servizio, il Ministero della difesa ha facolta' di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti appartenenti ai corsi di cui al presente decreto.