Art. 9. Esclusioni 1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare saranno esclusi dal reclutamento con provvedimento motivato della direzione generale per il personale militare. 2. La direzione generale per il personale militare potra' escludere i concorrenti in qualsiasi momento con provvedimento motivato dal reclutamento, ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a sottotenente di complemento, qualora il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina. 3. Saranno infine esclusi i concorrenti che non si presenteranno nel giorno stabilito dalla convocazione alle prove di selezione ovvero alla data di inizio del corso di formazione (salvo quanto previsto al precedente art. 5, comma 1, lettera e).