Art. 9.

                             Esclusioni

    1.  I  concorrenti  che  risultassero  in  difetto  anche  di uno
soltanto  dei  requisiti  richiesti per l'ammissione ai corsi allievi
ufficiali  di  complemento  dell'Aeronautica militare saranno esclusi
dal  reclutamento con provvedimento motivato della direzione generale
per il personale militare.
    2.  La  direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere  i  concorrenti  in  qualsiasi  momento  con  provvedimento
motivato   dal   reclutamento,   ovvero  dal  corso,  nonche'  potra'
dichiarare  i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a  sottotenente  di
complemento,  qualora  il  difetto  dei  prescritti requisiti venisse
accertato  durante  le  selezioni,  durante  il corso, ovvero dopo la
predetta nomina.
    3.  Saranno infine esclusi i concorrenti che non si presenteranno
nel  giorno  stabilito  dalla  convocazione  alle  prove di selezione
ovvero  alla  data  di  inizio  del corso di formazione (salvo quanto
previsto al precedente art. 5, comma 1, lettera e).