IL DIRETTORE GENERALE per gli affari generali amministrativi e del personale Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: "Testo unico degli impiegati civili dello Stato" e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: "Regolamento al testo unico degli impiegati civili dello Stato" e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme" e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato" e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574: "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219: "Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312"; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990. n. 44: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68"; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120: "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva della pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537: "Interventi correttivi di finanza pubblica"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174: "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 1995 tra l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto Ministeri", e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali", con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, comma 14, in base al quale il Ministero per i beni culturali e ambientali "e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere seicento unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale"; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto tra l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto Ministeri ed in vigore dal 17 febbraio 1999; Considerato che i posti messi a concorso rientrano nella dotazione della VI qualifica funzionale e che l'amministrazione, in sede di revisione periodica delle piante organiche, procedera' ai necessari adeguamenti; Visto il decreto direttoriale 28 luglio 1998, registrato all'ufficio centrale del bilancio il 4 agosto 1998 al n. 999, con il quale e' stato bandito un concorso pubblico per esami a diciannove posti di ragioniere in prova della VI qualifica funzionale; Visto il decreto direttoriale 2 giugno 1999, registrato dall'ufficio centrale del bilancio il 21 giugno 1999, al n. 681, con il quale sono state approvate le graduatorie generali regionali di merito del concorso di cui sopra; Considerato che quindici dei diciannove posti messi a concorso non possono essere coperti per mancanza di candidati che abbiano ottenuto, nelle prove attitudinali, il punteggio minimo di 21/30 previsto per l'ammissione al colloquio; Ritenuto pertanto di dover procedere a bandire nuovamente il concorso di cui in premessa per i quindici posti non coperti; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico per esami, a quindici posti nel profilo professionale di ragioniere in prova dell'area funzionale "B", nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Sui posti a concorso gravano le seguenti riserve, ove numericamente applicabili nei singoli contingenti regionali. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore da almeno cinque anni, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni. Sui restanti posti si applicano le seguenti riserve: il 15% dei posti della dotazione organica del profilo professionale e' riservato agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni purche' risultino iscritti negli elenchi istituiti presso la direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 19 della predetta legge e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine della presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio. La condizione di disoccupato va specificata all'atto della richiesta di riserva; a norma dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il 20% dei posti e' riservato ai militari in ferma di leva prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta. L'insieme delle riserve di posti eventualmente applicabili ai sensi dei punti precedenti non puo' complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso, dopo l'accantonamento del 30% dei posti riservato al personale interno. Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito, ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, nel seguente ordine: legge 2 aprile 1968, n. 482; legge 24 dicembre 1986, n. 958. I posti riservati che non verranno coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria. All'atto della formulazione delle graduatorie si terra' conto delle preferenze a parita' di merito previste da: art. 5 decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni; art. 2, comma 9, legge 16 giugno 1998, n. 191; art. 3, comma 4-bis, decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1957, n. 135; art. 39, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n. 449. Coloro i quali intendano avvalersi di una delle suddette riserve o preferenze a parita' di punteggio debbono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso di mancata dichiarazione in tal senso non vi sara' ammissione al beneficio. Dei posti, quattro sono destinati a contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I posti sono cosi' ripartiti nelle seguenti regioni: Liguria 1; Lombardia 3 (di cui 1 a tempo parziale); Marche 1; Piemonte 5 (di cui 1 a tempo parziale); Toscana 1 a tempo parziale; Veneto 4 (di cui 1 a tempo parziale); e saranno conferiti secondo le seguenti modalita': ===================================================================== Regione | Riservati al personale interno | Posti non riservati ===================================================================== Liguria | 0 | 1 Lombardia | 1 | 2 Marche | 0 | 1 Piemonte | 2 | 3 Toscana | 0 | 1 Veneto | 1 | 3 Totale ... | 4 | 11 I candidati devono indicare nella domanda la regione per la quale intendono concorrere. E' consentita la partecipazione al concorso per una sola regione. Nel caso in cui il candidato indichi, nella stessa domanda di partecipazione, piu' regioni, verra' considerata utile solo la prima regione nell'ordine elencata. L'eventuale richiesta di variazione di alcune delle dichiarazioni gia' rilasciate nell'istanza di partecipazione al concorso dovra' essere trasmessa entro il termine di scadenza, purche' l'amministrazione sia messa in grado di conoscere con sicurezza la volonta' del candidato. I vincitori dovranno permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a sette anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.