Art. 10. Norma di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. Il presente decreto sara' inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o sessanta giorni con ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente). Roma, 17 dicembre 1999 Il direttore generale