Art. 10.

                        Norma di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio   1957,   n. 686,  e  successive  norme  di  integrazione  e
modificazione  nonche'  nel  decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'ufficio  centrale  del
bilancio  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Dal  giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative   (centoventi   giorni   con   ricorso  straordinario  al
Presidente   della   Repubblica   o   sessanta   giorni  con  ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente).
      Roma, 17 dicembre 1999
                                            Il direttore generale