Art. 11. Graduatoria di merito La graduatoria di merito del concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi riportati nella valutazione complessiva di cui al precedente art. 5. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sara' approvata, con delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni in materia di precedenza e preferenza nelle nomine. I vincitori del concorso saranno assunti dall'Autorita' con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si riserva la facolta' di utilizzare la suddetta graduatoria per la copertura di eventuali ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa.