Art. 11.

                        Graduatoria di merito

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara' formata secondo
l'ordine  dei punteggi riportati nella valutazione complessiva di cui
al precedente art. 5.
    La  graduatoria  dei  vincitori e degli idonei del concorso sara'
approvata,  con  delibera  dell'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato,  sotto  condizione  dell'accertamento dei requisiti per
l'assunzione  all'impiego  e  con  l'osservanza delle disposizioni in
materia di precedenza e preferenza nelle nomine.
    I  vincitori  del  concorso  saranno  assunti  dall'Autorita' con
riserva  di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
nomina.
    L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si riserva la
facolta'  di  utilizzare  la suddetta graduatoria per la copertura di
eventuali  ulteriori  esigenze  che  dovessero manifestarsi entro due
anni dall'approvazione della graduatoria stessa.