Art. 12. Documenti di rito I vincitori del concorso dovranno presentare, o far pervenire alla direzione indicata nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato di cittadinanza di cui all'art. 2; 3) certificato dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici ovvero che non e' incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso; 4) certificato generale del casellario giudiziale; 5) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato al quale concorre. Il certificato deve altresi' contenere l'attestazione relativa all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso in cui l'aspirante abbia imperfezione fisica, il certificato medico deve contenere un'esatta descrizione della medesima, nonche' la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Il certificato medico dei candidati mutilati o invalidi di guerra o assimilati dovra' contenere, oltre ad un'esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che lo stesso, per la natura e il grado della sua invalidita', non puo' recare pregiudizio alla salute ed all'incolumita' dei colleghi di lavoro e che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Autorita' ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; 6) certificato di laurea in carta legale con voto di laurea e indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami sostenuti; 7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato in carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera dell'invito a produrli. I certificati di cui ai numeri 2) e 3) debbono attestare altresi' che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso: tale dichiarazione e' obbligatoria ai fini della validita' del certificato stesso. Tutti i suindicati documenti debbono essere prodotti in conformita' alle vigenti leggi sul bollo. I documenti incompleti, o affetti da vizi sanabili, potranno essere regolarizzati a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'Autorita'.