Art. 13. Nomina in prova I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con sede in Roma, via Liguria n. 26, con la qualifica di funzionario in prova nel ruolo della carriera direttiva. Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento economico previsto per il livello iniziale della scala stipendiale dei funzionari. La nomina in ruolo e' subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio. Il periodo di prova, computato come servizio di ruolo effettivo se concluso favorevolmente, ha la durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio; nell'ipotesi di esito sfavorevole il periodo di prova e' prorogato per altri sei mesi. Al termine di detto secondo periodo, ove l'esito sia ancora sfavorevole, viene dichiarata dall'Autorita' la risoluzione del rapporto. In tal caso il dipendente ha titolo ad un'indennita' di liquidazione ragguagliata ad 1/12 degli emolumenti retributivi annuali previsti. Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il personale, assunto a contratto o comandato presso l'Autorita', che ha partecipato a concorsi risultandone vincitore, e' esentato dal periodo di prova semprecche' il servizio prestato presso l'Autorita' sia di durata superiore al periodo di prova stesso. La prestazione del servizio militare di leva sospende il periodo di prova. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla nomina.