Art. 13.

                           Nomina in prova

    I  vincitori  del  concorso,  che  risulteranno  in  possesso dei
prescritti  requisiti,  saranno  assunti dall'Autorita' garante della
concorrenza  e  del mercato, con sede in Roma, via Liguria n. 26, con
la  qualifica  di  funzionario  in  prova  nel  ruolo  della carriera
direttiva.
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  previsto  per  il livello iniziale della scala stipendiale
dei funzionari.
    La  nomina  in  ruolo  e'  subordinata  al  compimento, con esito
positivo,  del  prescritto  periodo di prova di sei mesi di effettivo
servizio.
    Il  periodo  di prova, computato come servizio di ruolo effettivo
se  concluso favorevolmente, ha la durata di sei mesi a decorrere dal
giorno  di  effettivo  inizio  del  servizio;  nell'ipotesi  di esito
sfavorevole  il  periodo di prova e' prorogato per altri sei mesi. Al
termine di detto secondo periodo, ove l'esito sia ancora sfavorevole,
viene  dichiarata  dall'Autorita' la risoluzione del rapporto. In tal
caso  il  dipendente  ha  titolo  ad  un'indennita'  di  liquidazione
ragguagliata ad 1/12 degli emolumenti retributivi annuali previsti.
    Il  periodo  di  prova decorre dal giorno effettivo di inizio del
servizio  ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso.
    Il personale, assunto a contratto o comandato presso l'Autorita',
che ha partecipato a concorsi risultandone vincitore, e' esentato dal
periodo  di prova semprecche' il servizio prestato presso l'Autorita'
sia di durata superiore al periodo di prova stesso.
    La  prestazione del servizio militare di leva sospende il periodo
di prova.
    L'accettazione  dell'assunzione  non  potra' essere in alcun modo
condizionata.
    Il  vincitore  del  concorso  che, senza giustificato motivo, non
assume  servizio  entro il termine stabilito, decade dal diritto alla
nomina.